Il diritto di prelazione consiste nel diritto di essere preferito ad altri per l’acquisto di un terreno agricolo, quando il proprietario decide di venderlo.
Tale diritto spetta al coltivatore diretto o alla società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita.
Solo se il terreno non è affittato ad un coltivatore diretto o società agricola, hanno invece il diritto di prelazione i coltivatori diretti o società agricole, proprietari dei terreni confinanti
La proposta di vendita
Nel caso in cui il venditore abbia intenzione di vendere, dovrà necessariamente notificare la proposta di vendita con lettera raccomandata, all’affittuario o ai confinanti.
Alla notifica dovrà essere allegato il contratto preliminare di vendita con il nome dell’acquirente, il prezzo e le eventuali condizioni stabilite per la cessione. A questo punto il potenziale acquirente ha trenta giorni per esercitare la prelazione agraria.
In assenza di notifica, o qualora il prezzo indicato sia superiore a quello risultante nel contratto di compravendita, l’avente diritto può riscattare il terreno dall’acquirente entro un anno dalla trascrizione nei registri immobiliari.
E’ importante ricordare che il diritto di prelazione agraria non può essere esercitato in caso di donazione del terreno agricolo, permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, espropriazione per pubblica utilità.