Il decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N° 178 del 16 Luglio 2020 (detto anche Decreto semplificazioni), ha introdotto importanti novità nel settore dell'edilizia:
Tutte queste misure sono contenute negli artt. 10 e 34-bis del decreto, di seguito, riportiamo alcune modifiche introdotte dal decreto.
Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
Manutenzione straordinaria – Le modifiche di facciata non rientrano nella ristrutturazione (Art. 10 Co.1b 1)
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.
Ristrutturazione – con variazioni di volume per promuovere la rigenerazione urbana (Art. 10 Co.1b 2)
Sono ricompresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche. L’intervento può prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
Ristrutturazione – senza variazioni di volume (Art. 10 Co.1b 2)
Con riferimento agli immobili sottoposti a tutela, ed a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Senza titolo abilitativo – Opere stagionali per 180 giorni (Art. 10 Co.1c)
le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché’ destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.
Stato legittimo degli immobili – Ok a riprese fotografiche, estratti cartografici, etc. (Art. 10 Co.1d 1) e 2)
Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
Permesso di costruire in deroga – Ammesso per tutti gli interventi di ristrutturazione (Art. 10 Co.1f 1)
La richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Tolleranze costruttive – Ok al 2% su ogni parametro ed a “sanatoria” (Art. 10 Co.1p 1)
Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
Tolleranze esecutive – Obbligatorio dichiarare quelle degli interventi precedenti (Art. 10 Co.1p 3)
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Edifici ante ’75 – I requisiti igienici legittimi sono quelli preesistenti (Art. 10 Co.2)
I requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, o in zone a queste assimilabili. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
Proroga di 3 anni per inizio e fine lavori con Permesso di costruire o SCIA – (Art. 10 Co. 4)
Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
Ovviamente, essendo un Decreto-legge, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, per cui il provvedimento potrebbe subire qualche modifica.