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Ecobonus 110%

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Con la conversione del DL Rilancio, l'Ecobonus 110% è legge. Vediamo cosa cambia, come funziona e a chi spetta, con le modifiche apportate ultimamente in Parlamento sul tema delle seconde case e dei tetti di spesa.



Chi sono i soggetti beneficiari delle detrazioni:


  • condomini, persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;


  • Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;


  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;


  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale;


  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi);


  • tra le ultime novità che riguardano l'ecobonus 110, c'è anche l'estensione delle detrazioni al 110% per tutte le seconde case e le villette a schiera, mentre sono escluse dalla fruizione le unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:

                  - A/1 abitazioni di tipo signorile

                  - A/8 abitazioni in ville

                  - A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici




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Cosa rientra nella detrazione fiscale del 110% 


Restano fermi gli interventi "trainanti" ossia:


  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (novità) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;


  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;


  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;


  • Interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La detrazione viene prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.


  • L'installazione di pannelli solari e di colonnine di ricarica rientra nella detrazione del 110% solo se effettuata insieme a uno degli interventi trainanti precedenti.


  • Anche gli interventi di riqualificazione energetica tradizionali possono rientrare nel 110% se fatti insieme a uno degli interventi trainanti.




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Nuovi limiti di spesa 


Vediamo quali sono gli interventi ammessi al decreto rilancio con i rispettivi tetti di spesa massimi.


1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. 


Per quanto riguarda questi lavori i tetti di spesa sono i seguenti:


        a. 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che                                siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

        b. 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici                                          composti da due a otto unità immobiliari;

        c. 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici                                          composti da più di otto unità immobiliari.


2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari). La detrazione è riconosciuta inoltre per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto;


      la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero          delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro          moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità                immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.


3. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari) (lettera c). 


…L’agevolazione è riconosciuta altresì, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione sopra citate, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle. Infine, l’agevolazione è riconosciuta anche nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.... 


La detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito




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Entrata in vigore


Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo del Mise che renderanno davvero operativo l'ecobonus 110% e definiranno le modalità di cessione del credito e sconto in fattura.


Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate. 


Inoltre, per poter accedere alle due opzioni sarà necessario che gli interventi siano asserverati da un tecnico abilitato e può essere rilasciata:


     • al termine dei lavori;

     • per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino a un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo                 intervento.


Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 15000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.


 

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