La donazione è un vero e proprio contratto in cui un soggetto donante arricchisce un soggetto donatario gratuitamente, trasferendogli un proprio bene senza pretendere alcuna ricompensa.
Una donazione immobiliare è valida quando vengono rispettati i seguenti parametri:
La donazione immobiliare può essere revocata nei seguenti casi:
Quali sono i rischi?
Il rischio è quello di una possibile azione di riduzione da parte degli eredi legittimari i quali hanno diritti successori sul patrimonio del defunto.
Una volta aperta la successione, qualora il valore patrimoniale di quanto lasciato sia insufficiente a coprire le quote legittime (stabilite dalla legge), i legittimari hanno il diritto di procedere con una azione di riduzione, e in subordine, all’azione di restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario acquirente, in pratica, contro i successivi acquirenti del donatario.
Il rischio scompare completamente:
POSSIBILE SOLUZIONE SE IL DONANTE È ANCORA IN VITA
Quanto il donante è in vita, è possibile che gli eredi legittimari effettuino una rinuncia all’azione di restituzione contro terzi acquirenti.
L’azione di restituzione non rappresenta una soluzione definitiva, in quanto
anche nell’ipotesi in cui tutti i legittimari stipulino un accordo di rinuncia all’azione di restituzione contro i terzi, ulteriori legittimari, (figli sopravvenuti, coniuge ecc..), non sono vincolati dalla rinuncia effettuata.
Come ci si tutela?
l’ipotesi della presenza di legittimari ulteriori sconosciuti alla data della donazione, è remota.
Prima di agire in restituzione contro i terzi acquirenti, i legittimari lesi avranno l’onere di escutere in primis il patrimonio del donatario.
LA SOLUZIONE CHE TUTELA ACQUIRENTE E BANCA - LA POLIZZA ASSICURATIVA
La stipula di polizze idonee, ha reso negli ultimi tempi più facile e sicura la circolazione degli immobili provenienti da donazione, tutelando l’acquirente e la banca in caso di esperimento dell’azione di riduzione da parte di eredi legittimari.
La legge prevede infatti che il terzo acquirente possa liberarsi dall’obbligo di restituire l’immobile acquistato al legittimario leso, “pagando l’equivalente in danaro”, che equivale esattamente alla copertura del rischio della polizza assicurativa.