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APPROFONDIMENTI

La donazione immobiliare

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La donazione è un vero e proprio contratto in cui un soggetto donante arricchisce un soggetto donatario gratuitamente, trasferendogli un proprio bene senza pretendere alcuna ricompensa. 


Una donazione immobiliare è valida quando vengono rispettati i seguenti parametri:


  • Deve essere sottoscritto un atto pubblico, redatto da un notaio, in presenza di almeno due testimoni.
  • Le parti devono indicare se tra loro vi siano state altre donazioni e il loro valore.
  • Il notaio dovrà assicurarsi che il bene non sia interessato da vincoli di qualsiasi natura.
  • Una volta concluso, il contratto  deve essere registrato e trascritto per  renderlo ufficiale.


La donazione immobiliare può essere revocata nei seguenti casi:


  • Nel caso in cui il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi verso il donante.
  • Nel caso in cui il donante scopra di avere figli o discendenti dopo la donazione.



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Quali sono i rischi?

 

Il rischio è quello di una possibile azione di riduzione da parte degli eredi legittimari i quali hanno diritti successori sul patrimonio del defunto. 


Una volta aperta la successione, qualora il valore patrimoniale di quanto lasciato sia insufficiente a coprire le quote legittime (stabilite dalla legge), i legittimari hanno il diritto di procedere con una azione di riduzione, e in subordine, all’azione di restituzione contro i terzi aventi causa dal donatario acquirente, in pratica, contro i successivi acquirenti del donatario.


Il rischio scompare completamente:

 

  • Se il donante è deceduto da oltre 10 anni in quanto i legittimari non possono più esercitare l’azione di riduzione (ossia la richiesta di restituzione del bene).
  • Se siano trascorsi 20 anni dalla data della donazione senza che siano state fatte opposizioni o eccezione alcuna.

 


POSSIBILE SOLUZIONE SE IL DONANTE È ANCORA IN VITA

 

Quanto il donante è in vita, è possibile che gli eredi legittimari effettuino una rinuncia all’azione di restituzione contro terzi acquirenti.

 

L’azione di restituzione non rappresenta una soluzione definitiva, in quanto 

anche nell’ipotesi in cui tutti i legittimari stipulino un accordo di rinuncia all’azione di restituzione contro i terzi, ulteriori legittimari, (figli sopravvenuti, coniuge ecc..), non sono vincolati dalla rinuncia effettuata.

 

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Come ci si tutela? 


l’ipotesi della presenza di legittimari ulteriori sconosciuti alla data della donazione, è remota.

 

Prima di agire in restituzione contro i terzi acquirenti, i legittimari lesi avranno l’onere di escutere in primis il patrimonio del donatario.



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LA SOLUZIONE CHE TUTELA ACQUIRENTE E BANCA  -  LA POLIZZA ASSICURATIVA


La stipula di polizze idonee, ha reso negli ultimi tempi più facile e sicura la circolazione degli immobili provenienti da donazione, tutelando l’acquirente e la banca in caso di esperimento dell’azione di riduzione da parte di eredi legittimari.

 

La legge prevede infatti che il terzo acquirente possa liberarsi dall’obbligo di restituire l’immobile acquistato al legittimario leso, “pagando l’equivalente in danaro”, che equivale esattamente alla copertura del rischio della polizza assicurativa.


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