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APPROFONDIMENTI

Affitto casa arredata: cosa cambia nel contratto?

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L’affitto di un appartamento già ammobiliato, ossia già fornito di arredi, è in genere ricorrente nella locazione ad uso abitativo di tipo transitorio. Tuttavia, l’accordo di concedere all’inquilino anche la disponibilità dell’arredo può conseguire a qualsiasi altro tipo di contratto di affitto.  


Giuridicamente, infatti, non esistono particolari differenze tra affittare una casa ammobiliata oppure vuota. In base alle varie necessità, si può optare anche per le seguenti tipologie di contratto:


  • Locazione a canone libero, della durata minima di quattro anni, necessariamente rinnovabili per altri 4 anni (detti anche “contratti 4+4”);
  • Locazione a canone concordato o agevolato della durata di tre anni, necessariamente rinnovabili per altri due (detti anche “contratti 3+2”);
  • Locazione ad uso transitorio che possono essere stipulati per minimo un mese e massimo diciotto mesi;
  • Locazione per studenti universitari che possono essere stipulati per una durata da sei mesi a tre anni ( rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore 

 

L’elemento che caratterizza il contratto che viene stipulato per affittare una casa ammobiliata è rappresentato dall’inventario dei beni, che può essere contenuto nell’accordo di contratto oppure redatto su un documento a parte. 


In entrambi i casi è necessario indicare analiticamente i beni presenti nell’immobile e il loro stato di conservazione. Si tratta di un vero e proprio inventario che serve per verificare, al termine della locazione, che tutti i beni siano restituiti nello stato in cui erano stati consegnati, salvo la normale usura derivante dall’uso.

 



Imposte di registro


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Se l’immobile non è arredato, l’imposta di registro è dovuta nella misura del 2% sull’ammontare dei canoni pattuiti per l’intera durata del contratto.

Se la locazione riguarda un immobile arredato ed è divisa in due distinti contratti, riguardanti rispettivamente l’immobile e l’arredo in esso contenuto, ciascuno deve essere assoggettato all’aliquota propria: 2% per l’immobile e 3% per gli arredi; se il contatto è unico si applica invece l’aliquota del 2%.

 


Manutenzione


Le spese di manutenzione della mobilia devono essere ripartite a seconda che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria.


L'ordinaria manutenzione spetta all'inquilino: quindi, ad esempio, se si rompe una tapparella, sarà l’inquilino a dover chiamare chi di dovere per farla riparare a sue spese.


La straordinaria manutenzione spetta, invece, al locatore a meno che non sia stato lo stesso inquilino, con un uso improprio, ad aver causato il guasto o la rottura.

 



 

 

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